LINEE GUIDA PER I CLUB

CODICE DEL TERZO SETTORE. BOZZA DI LINEE GUIDA

All’attenzione del CdG del 3 novembre 2018

In Roma, il 2 novembre 2018, si è riunito il Gruppo di Lavoro: Area Fiscale e Terzo Settore.

Dopo un esame della normativa vigente ed un confronto sulle opportunità di fornire ai Club del Multidistretto Lions (e Leo) alcune note che possano definire delle “Linee Guida” per la conoscenza e la possibile applicazione da parte dei club e possano anche costituire un primo documento per avere una conoscenza della materia e raccogliere successivamente possibili quesiti o chiarimenti, sono state redatte le seguenti note.

Premessa

Di ampio respiro – anche in considerazione dei 104 articoli che compongono il nuovo Codice del Terzo settore – appaiono le modifiche apportate al D.Lgs. 117/2017 dal D.Lgs.105/2018 dello scorso 3 agosto 2018.

Con la pubblicazione ufficiale nei tempi previsti dalla legge delega dei 2 decreti correttivi, rispettivamente, del D.Lgs. 112/2017 in tema di impresa sociale e del D.Lgs. 117/2017 di introduzione del nuovo Codice del Terzo Settore, trova nuovo slancio l’iter normativo che condurrà alla nascita dei nuovi enti del Terzo Settore (in acronimo ETS). Pur mancando ancora la maggior parte dei decreti attuativi, infatti, hanno così trovato stabilità i decreti delegati che contengono la disciplina di riferimento dei soggetti che dovranno iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (il cosiddetto Runts). Tra le previsioni di maggior respiro va certamente segnalato il maggior tempo concesso a enti e operatori del settore per adeguare gli statuti alla nuova normativa, così come la possibilità di fare ricorso all’assemblea ordinaria per approvare le necessarie modifiche. Nel presente contributo cercheremo di evidenziare una prima bozza di “Linee Guida”.

I clubs service

I clubs service sono parte integrante del gruppo di enti contemplati dalla nuova disciplina, rientrando in quella categoria per così dire “residuale” che il legislatore ha ricompreso nell’espressione, contenuta all’art. 4 del Codice, di “associazioni, riconosciute o non riconosciute e…altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

Quali sono i vantaggi per i clubs lions di far parte degli enti del Terzo settore o ETS?

Si possono compendiare in sette.

1) entrare in un quadro normativo di aperto favore;

2) fruire di una disciplina fiscale più chiara e premiante nei confronti degli enti lionistici e di coloro che donano agli enti;

3) raccogliere fondi presso terzi in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico, in quanto sarà più vantaggioso per i donatori godere di vantaggi fiscali (art. 7);

4) ottenere con modalità semplificate, da parte degli enti lionistici che lo desiderassero, il riconoscimento della personalità giuridica;

5) coordinare più efficacemente su basi interregionali, (interdistrettuali ed infradistrettuali) e multidistrettuali, l’operatività degli enti attraverso lo strumento delle reti associative (art. 41);

6) far parte di un sistema virtuoso che consentirebbe di portare avanti iniziative a livello nazionale, anche fruendo di eventuali reti;

7) entrare in rapporti “istituzionalizzati” con gli enti pubblici.

Quali sono gli adempimenti ai quali sarebbero tenuti i clubs? Anche in questo caso si possono riassumere nei seguenti:

1) redigere ogni anno il rendiconto per cassa (solo per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad euro 220.000, è previsto il bilancio di esercizio in conformità ad un modello che sarà definito con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) tenere i libri sociali (libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, se previsto, e degli eventuali altri organi sociali);

3) prevedere un organo di controllo interno e/o di revisione peraltro obbligatorio solo se si superano certi limiti di cui agli articoli 30 e 31;

4) procedere ad una serie, peraltro minima, di adempimenti conseguenti all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (di prossima introduzione) tra cui ogni anno la segnalazione del cambio di Presidente (il modello EAS non sarà più necessario).

Cosa potranno fare i clubs?

1) In quanto ETS potranno anche esercitare attività diverse da quelle dell’art.5 (come quelle commerciali, senza però alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili) purché funzionali al conseguimento dello scopo non profit e a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale.

2) Predisporre il bilancio sociale, obbligatorio per gli enti i cui ricavi, rendite, proventi o entrate superino un milione di euro.

3) Potranno essere conservate le attuali procedure di ammissione dei soci e forse mantenere le categorie di socio.

4) In attuazione dei principi di sussidiarietà, i clubs service al pari di tutti gli ETS devono essere coinvolti attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione dalle amministrazioni

pubbliche (art. 55). Lo Stato, le Regioni, le Provincie autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l’accesso degli ETS ai finanziamenti del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

Più in generale si dovrà procedere alla revisione degli statuti per adeguarli alle rinnovate esigenze di chiarezza e di trasparenza imposte dalla legge, individuando, tra l’altro, espressamente, le attività di interesse generale che devono caratterizzare l’operato di qualunque Ente del terzo settore (art. 5 del Codice). L’opera di riordino statutario dovrà interessare anche i distretti ed i multidistretti, gli enti lionistici, le fondazioni e le onlus distrettuali e non. Il tutto potrà essere coordinato a livello multidistrettuale e distrettuale (entro il maggior termine del 3 agosto 2019).

Le realtà che sono espressamente escluse dalla nuova disciplina (formazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di categoria, associazioni datoriali, enti religiosi, fondazione bancarie, circoli esclusivi) sono ontologicamente diversi dai clubs di servizio.

Conclusioni

Tanto premesso, il Gruppo di Lavoro Area Fiscale e Terzo Settore, ha convenuto sulla necessità di dar corso ai seguenti progetti:

a) definizione di linee guida che consentano ai clubs ed agli enti lionistici di avvicinarsi al meglio alla Riforma del Terzo settore per coglierne le specificità di natura civilistica e fiscale;

b) preparazione di un modello di statuto di intesa con la CAL (Commissione Affari Legali, Statuti e Regolamenti) che nel pieno rispetto dello schema consigliato dalla Sede centrale, venga sottoposto ai clubs per la sua adozione;

c) altrettanto per i distretti ed il multidistretto;

d) elaborazione di un modello di rendiconto per club e di bilancio sociale (per i soggetti obbligati) finalizzati a predisporre un bilancio consolidato dell’intera organizzazione italiana;

e) definizione di un possibile percorso di avvicinamento ad una struttura di rete associativa nazionale;

f) definizione di un possibile percorso di avvicinamento ad una Fondazione nazionale Lions con eventuale assunzione di partecipazione nella Fondazione Italia Sociale di prossima realizzazione.

Roma, 3 novembre 2018

I componenti del “Gruppo di Lavoro: Area Fiscale e Terzo Settore”: DG Gianni Sarragioto, PCC Luciano Aldo Ferrari, PDG Gianfranco Amenta, PDG Gian Andrea Chiavegatti, PDG Renato Dabormida, Lion Adalgiso Amendola, Lion Paolo Scilipoti, Lion Cristina Pantera.